A come assistenza (Seconda parte)

Prestazioni aggiuntive per iscritti alla Quota B

Iscritti attivi, pensionati e superstiti di iscritti alla Quota B hanno diritto a prestazioni assistenziali aggiuntive rispetto a quelle garantite ad altri iscritti ad Enpam.

Le condizioni che permettono l’accesso a queste prestazioni sono l’aver contribuito alla gestione per almeno un anno nel triennio precedente la domanda e non avere un reddito familiare superiore di sei volte il reddito minimo INPS.

I pensionati che godono di una pensione per invalidità assoluta hanno diritto a richiedere un contributo assistenziale straordinario fino a 4.000 euro annui.

I pensionati o conviventi possono anche richiedere una prestazione assistenziale aggiuntiva fino ad una maggiorazione del 50% nei casi in cui sia percepita un’indennità di assistenza domiciliare sulla base di una domanda motivata.

Gli iscritti in Quota B che abbiano subito danni a beni mobili e immobili a seguito di eventi legati a calamità naturali dichiarati dalla Presidenza del Consiglio possono fare richiesta di intervento a sostegno.

In caso di calamità naturale non si tiene conto dei limiti di reddito stabiliti per le prestazioni assistenziali.

I beni immobili per i quali è possibile richiedere un’erogazione sono la prima casa e lo studio di proprietà e l’indennizzo è anche correlato alle quote di proprietà possedute del bene in oggetto.

L’iscritto che esercita solo la libera professione e che oltre ad avere subito danni è anche obbligato ad interrompere la propria attività professionale a seguito dell’evento calamitoso che l’ha colpito ha diritto anche ad un contributo pari a 70 euro indicizzati al giorno fino alla ripresa dell’attività lavorativa e per un periodo massimo di 12 mesi.

L’iscritto attivo, in regola con gli obblighi dichiarative e contributivi, che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile pro tempore vigente (68 anni) e che sia costretto all’inattività per inabilità assoluta e temporanea ha diritto ad un sussidio a partire dal 31° giorno a decorrere dall’inizio dello stato di inabilità.

Per avere accesso alla prestazione l’iscritto deve aver maturato almeno tre anni solari – dal 1° gennaio al 31 dicembre – di iscrizione e contribuzione alla “Quota B”, di cui uno nell’anno precedente la data di insorgenza dell’inabilità.

Per gli iscritti che versano il contributo con l’aliquota intera, l’indennità per inabilità temporanea è calcolata su base giornaliera ed è pari ad 1/365 dell’80% del reddito medio annuo imponibile presso la “Quota B” – al netto del reddito già soggetto a contribuzione “Quota A” – nei tre anni precedenti l’insorgenza dello stato di inabilità.

L’indennità giornaliera, in ogni caso, non può essere superiore all’importo di € 167,11, annualmente indicizzati.

Il periodo massimo continuativo in cui può essere erogata l’indennità è pari a 730 giorni.

L’indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con il trattamento di inabilità assoluta e permanente, né con l’indennità di maternità, nonché con l’indennità per gravidanza a rischio.