Canone RAI: quando non va pagato

Molti di voi hanno ricevuto o riceveranno da parte della RAI , un bollettino di c/c postale ove si richiede il pagamento del canone di abbonamento speciale , dovuto dai “detentori di apparecchi radiotelevisivi in locali pubblici, aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare , o utilizzati a scopo di lucro diretto od indiretto” , ed anche agli ” studi professionali” , come prevede l’ art. 16 della Legge finanziaria per il 2000 ( l. 23 dicembre 1999 , n. 488 ).
Il Ministero dello Sviluppo Economico con due note del 2012 e del 2016 , ha fornito elementi interpretativi in merito all’ individuazione degli “apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni “, la cui detenzione , ai sensi dell’ art. 1 RDL 246/1938, determina l’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo , pervenendo alla conclusione, in estrema sintesi , che un apparecchio è assoggettabile a canone radiotelevisivo a condizione che incorpori almeno un sintonizzatore operante nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo.
Pertanto tale canone NON E’ DOVUTO da chi utilizza in studio monitor o computer che consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet ma non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare.
Per ulteriori informazioni da parte degli associati, e’ possibile consultare:

• Sito web: www.canone.rai.it

• Call Center numero verde 800.93.83.62

• Sportelli al pubblico delle Sedi Regionali RAI

Giovanni Cangemi
Vicepresidente Nazionale ANDI