Chiarimenti su formazione in materia di radioprotezione ex art. 162. del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101

A seguito delle richieste di chiarimenti inviate dalla FNOMCeO, il Ministero della Salute con parere di DGPREV (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) ha inviato una nota in data 22 Luglio 2022 al fine di chiarire l’applicazione del dettato normativo di cui all’art. 162, commi 2 e 4, del D. Lgs. 31.07.2020, n. 101.

In merito alla formazione i chiarimenti della DGPREV fanno riferimento ai commi 2 e 4 dell’art. 162 del D. Lgs. 101/2020 indicando che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione siano tenuti alla formazione e aggiornamento ECM di radioprotezione in quanto tutti potenziali prescriventi, inclusi gli odontoiatri.

Il comma 4 esplicita che “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 % dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

Continua “… la ratio dei commi 2 e 4 dell’art. 162, è che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione siano tenuti alla formazione e aggiornamento ECM di radioprotezione in quanto tutti potenziali prescriventi, inclusi gli odontoiatri”.

L’interpretazione è quindi quella di considerare l’attività radiologica complementare parte integrante del corretto esercizio dell’attività professionale odontoiatrica, indipendentemente dalla volontà personale di voler eseguire o meno un’esposizione medica. La formazione e l’aggiornamento ECM in radioprotezione è quindi indispensabile ad una cura consapevole del paziente. Non solo, la sua obbligatorietà è fondamentale per l’assunzione di responsabilità da parte dell’Odontoiatra, passaggio importante che ha consentito ad ANDI, nella fase di stesura del Decreto Legislativo, di non far ritenere indispensabile la figura dello specialista in radiologia all’interno dello studio.

In conseguenza di quanto scritto, si fa presente che la percentuale di crediti richiesta è relativa al fabbisogno individuale e non al totale dei crediti richiesti nel triennio ed è pertanto da calcolare dopo aver verificato all’interno del sito CoGeAPS il proprio fabbisogno indicato.

Si ribadisce che l’Odontoiatra utilizzatore della fonte radiogena, sia esso titolare dello studio che lavoratore, oltre alla formazione in radioprotezione riferita al paziente, deve svolgere anche formazione riferita al lavoratore (Titolo XI art. 111 comma 1 e 2 del D. Lgs 101/20).

Questa formazione è svolta direttamente all’interno dello studio dall’Esperto di Radioprotezione (ERP) con periodicità almeno triennale. Il testo del D. Lgs 101 non indica un tempo preciso, ma si può ipotizzare che un tempo congruo sia di un’ora. Questa formazione è svolta ove possibile presso il luogo di lavoro. Pertanto, in caso di impossibilità, per esempio per tutti i collaboratori ad essere presenti contemporaneamente o per indisponibilità dell’Esperto in Radioprotezione, è possibile accedere ad un percorso formativo in radioprotezione dei lavoratori disponibile su BRAIN, sezione Servizi, Corsi, tenuto dal dott. Michele Stasi (Esperto in Radioprotezione e abilitato alla formazione), che eroga due crediti ECM ed è gratuito per i soci ANDI. Tale formazione andrebbe contestualizzata al luogo di lavoro e alle apparecchiature radiogene disponibili.

Si informa, inoltre, che l’accreditamento del corso FAD di Radioprotezione dei pazienti è stato prolungato e sarà disponibile su BRAIN sino al 31.12.2022.

A completamento di questo corso, scaricando l’attentato di partecipazione è possibile richiedere rimborso a E.BI.PRO del 60% (iva esclusa) o del 100% (iva esclusa) per coloro che sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni.