Consiglio dei Ministri: abilitazione all’esercizio della professione odontoiatrica


Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Il testo prevede una radicale semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In seguito all’entrata in vigore delle nuove norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-valutativo sia svolto all’interno dei corsi di laurea e che, di conseguenza, l’esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede nella quale espletare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.

In particolare, il nuovo modello di abilitazione si applicherà alle classi di laurea e alle relative professioni di seguito indicate.

Le lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria, in Psicologia conferiranno l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e dell’informazione, abiliteranno all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Si prevede, infine, che gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l’accesso agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possano essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da adottare su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente. Con i medesimi regolamenti saranno disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio hanno valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.