Contributo quarantena fiduciaria – Quando se ne ha diritto?

Spett.le ANDI,

leggo sul sito che ENPAM eroga contributi per coloro che sono stati posto in quarantena fiduciaria Covid e non per coloro che presentano certificato di malattia. Per questi ultimi è previsto un sussidio solo dopo il trentunesimo giorno di malattia.

Sono stato posto in quarantena fiduciaria dal 4 agosto 2020 al 3 settembre 2020. Dall’Ordine di appartenenza mi è stato detto che avevo diritto al sussidio solo dopo 31 giorni.

Ribadisco: ero in quarantena obbligatoria, non in malattia.

Devo dedurre che ho diritto al sussidio?

Lettera firmata

Gentile Collega

La domanda che poni aiuta a chiarire dubbi interpretativi che hanno coinvolto numerosi Colleghi.

La Fondazione, a ridosso della comparsa della pandemia, ha deliberato l’erogazione di un contributo sostitutivo del reddito a favore di chi fosse stato costretto ad interrompere l’attività a causa di una quarantena ordinata dall’autorità sanitaria.

È possibile perciò inoltrare richiesta di assistenza per un contributo sostitutivo del reddito pari a € 82,78 al giorno per i libero professionisti che abbiano sospeso l’attività a causa della quarantena disposta dall’autorità sanitaria.   Alla domanda deve essere allegata certificazione idonea.

Per maggiore chiarezza è bene ricordare che la quarantena deve essere distinta dall’isolamento che è lo stato in cui si trova un soggetto risultato positivo al virus.

Questo soggetto infatti si trova in stato di malattia e perciò per esso sarà possibile ricevere un’indennità solo a partire dal 31° giorno di malattia.

Per tua comodità riportiamo QUI il link alla pagina del sito della Fondazione da cui è possibile scaricare il modulo per la richiesta dell’indennità di quarantena.