Dal DL 104 ulteriori rateizzazioni dei versamenti sospesi fino al 16 dicembre 2022

Con la pubblicazione del Decreto legge del 14 agosto 2020 n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020, al capitolo VII sono state introdotte alcune misure fiscali a supporto delle attività professionali ed imprenditoriali e a rilancio dell’economia.

Art. 97: Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi: i versamenti possono essere rateizzati fino al 16 dicembre 2022

Viene prevista la possibilità di rateizzare i versamenti già sospesi con il DL Rilancio (cfr. artt. 126 e 127 DL 19.5.2020, n. 34): si tratta dei versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, già differiti al 16 settembre dal citato DL Rilancio.

Tali versamenti potranno essere effettuati, tutti senza applicazione di sanzioni e interessi, come segue:

– per un importo pari al 50%: in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (ultima rata entro 16 dicembre 2020);
– il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 e dell’ultima rata fino al 16 dicembre 2022.

Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Art. 98: Proroga al 30.4.2021 del secondo acconto imposte per i soggetti con ISA e con calo del fatturato

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e forfettari e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (relativo al periodo d’imposta 2020) previsto per il 30 novembre 2020.

Le ulteriori misure contenute nel Dl 104 di interesse per i professionisti.

Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020– in SO n. 30/L alla GU n. 203 del 14/08/2020

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia in materia di lavoro

Approdato in data 14 agosto 2020, nella Gazzetta ufficiale n. 203, Supplemento ordinario n. 30, il decreto Agosto, Dl n. 104/2020, contenente interventi per la “ripartenza” in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell’economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di supporto a diversi settori del nostro Paese, provato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si rammenta che alcune delle disposizioni di seguito riassunte potranno essere suscettibili di modifica durante l’iter di conversione in legge del decreto, che dovrà concludersi entro 60 giorni dall’emanazione.

Proroga CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA –  CIGO – FIS e FSBA – Art.1

Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, noto come Decreto Agosto, ha previsto un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali da collocarsi tra il 13 luglio e il 31 dicembre.

Sono previste 9 settimane a cui far seguire ulteriori 9 settimane.

I datori di lavoro (aziende, studi professionali e ditte individuali) che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per un evento riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, FIS o FSBA.

Rientrano nel computo di queste prime nuove 9 settimane anche i periodi di integrazione salariale richiesti, autorizzati ed utilizzati nei periodi successivi al 12 luglio.

Questo significa che se l’azienda o lo studio ha utilizzato, dal 13.07.2020 in poi, periodi di ammortizzatori sociali che fanno riferimento alle prime misure non potrà accordare a questi le 18 settimane, ma soltanto la differenza tra queste ultime, proprio perché il periodo massimo fruibile tra il 13.07.2020 ed il 31.12.2020 non può eccedere 18 settimane totali.

L’accesso alle nuove settimane è indipendente dal ricorso e dall’effettivo utilizzo di settimane precedenti al 13 luglio.

La procedura di accesso all’ammortizzatore sociale è la stessa già utilizzata: consultazione sindacale in forma semplificata (durata ridotta a 3 giorni di calendario) e successiva domanda all’INPS.

Le prime 9 settimane non sono gravate da oneri aggiuntivi.

Mentre le ulteriori 9, richiedibili solo dopo il decorso delle 9 settimane già autorizzate, prevedono un contributo aggiuntivo legato all’entità della perdita di fatturato che l’azienda o lo studio deve attestare mediante dichiarazione di responsabilità, confrontando il fatturato conseguito nel primo semestre 2019 con quello del primo semestre 2020.

  • nessun contributo, in caso di riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
  • contributo del 9%, in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • contributo del 18%, qualora non vi sia stata nessuna riduzione di fatturato.

Permane la facoltà del datore di lavoro di anticipare il trattamento di integrazione salariale o di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

In quest’ultimo caso si dovrà provvedere ad inoltrare all’INPS i modelli SR41 contenenti tutti i dati utili per il pagamento diretto.

Esonero del versamento dei contributi per aziende, studi professionali e ditte individuali  che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Art. 3

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico azienda (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nei confronti dei datori di lavoro privati (esclusi quelli del settore agricolo) che:

a) Non richiedano trattamenti di integrazione salariale a valere sulle nuove 18 settimane disposte dal Decreto “Agosto”;

b) Abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di trattamenti di integrazione salariale.

Inoltre ove non ricorrano i presupposti previsti dalla legge (non richiesta dei trattamenti dell’art. 1 e fruizione a maggio e giugno 2020 dei trattamenti “Covid”) l’esonero non è applicabile.

Possono beneficiare anche i datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020 (riferiti quindi alle prime 9+5+4 settimane di ammortizzatori sociali) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12/07/2020.

Il limite temporale massimo per fruire dell’esonero è di 4 mesi, da concludere entro il 31/12/2020.

Il valore massimo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Su tale aspetto sarà necessario un chiarimento da parte dell’INPS per capire come effettuare il calcolo economico dell’esonero.

Contratti a tempo determinato – Art. 8

Il Decreto Agosto ha disposto la possibilità di poter rinnovare senza causale i contratti a tempo determinato. E’ possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

I datori di lavoro, potranno, allungare la durata di un contratto a termine senza causali anche dopo i primi 12 mesi ma rispettando il limite della durata totale di 24 mesi.

Sgravi contributivi in caso di assunzione a tempo indeterminato o  trasformazione in contratti da tempo determinato a  tempo indeterminato – Art.6

Il Decreto Agosto ha previsto anche, delle agevolazioni per le imprese ed i datori di lavoro, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Gli sgravi contributivi previsti, spettano anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in indeterminato.

È previsto, infatti, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020. La durata massima dell’agevolazione è di 6 mesi.

La durata complessiva dell’agevolazione è di 3 mesi. Il tetto massimo delle agevolazioni è di 8.060,00 euro.

Divieto di Licenziamento– Art.14

La proroga della durata del divieto di licenziamento è stata riformulata pur mantenendo, in buona sostanza, molti dei contenuti precedenti ma la novità, oltre al differimento del termine ultimo del “blocco” al 31 dicembre 2020, sta nella previsione di una serie di eccezioni al “blocco” stesso.

Per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali: l’originario termine del 17 agosto per il divieto dei licenziamenti per ragioni economiche, fisso e valido per tutti, risulta adesso sostituito, per effetto della proroga del decreto legge n. 104/2020, da una nuova scadenza, il 31.12.2020.

Mentre il periodo resta mobile se:

  1. il datore di lavoro ha fruito integralmente dell’ulteriore periodo di 18 settimane di ammortizzatori sociali, con le modalità disciplinate dall’art. 1 del decreto, prima del 31.12.2020;
  2. alla scadenza del periodo di fruizione dell’esonero contributivo, previsto quale alternativa alla richiesta di ammortizzatori sociali (art.3)

Smart working

In conseguenza della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, dal 1° agosto è stata prorogata, fino a tutto il 15 ottobre 2020, la possibilità, di adibire allo smart working il personale dipendente, senza necessità di accordo individuale con il lavoratore.