Decreto ASO: gli adempimenti del datore di lavoro

Come già comunicato in precedenti occasioni (ANDINews 4 maggio 22 QUI. ANDINews 12 giugno 22 QUI), il DPCM del 9 marzo 2022 (Vedi QUI) recepisce l’Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, e aggiorna il precedente DPCM concernente l’individuazione del profilo professionale dell’“Assistente di Studio Odontoiatrico” (ASO).

Sono esonerati dall’obbligo di formazione per il titolo di ASO coloro i quali, alla data di entrata in vigore del primo DPCM del 9 febbraio 2018, possono dimostrare di avere lavorato con inquadramento contrattuale di “Assistente alla poltrona” per almeno trentasei mesi (anche non consecutivi) nei dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del decreto stesso.

Nel caso invece di lavoratori con un diverso inquadramento contrattuale, (segretaria; impiegata o altro titolo) sono esonerati dall’obbligo di formazione coloro i quali tra loro possono dimostrare di avere lavorato per almeno trentasei mesi (anche non consecutivi) nei dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto avendo svolto “mansioni equivalenti”.

Per la dimostrazione di questo diritto sarà per essi necessario produrre almeno uno fra i documenti evidenziati nell’art. 11 comma 2 del DPCM (Vedi QUI) .

Si consiglia di richiedere al lavoratore che produce tale documentazione di sottoscrivere un’autodichiarazione, allegando una fotocopia di un documento di identità in vigore, che attesti la veridicità della documentazione consegnata.

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire la documentazione da parte del lavoratore che attesti il possesso dei requisiti perché Ella/Egli sia considerato come ASO, mantenendola a disposizione di eventuali verifiche da parte degli organismi preposti per tutta la durata del tempo del rapporto di lavoro.