Definizione delle violazioni formali entro il 31 maggio – Fisco news – 30 Maggio

Il 31 maggio 2019 è il termine ultimo per aderire alla definizione delle violazioni formali commesse sino al 24 ottobre 2018.

Il perfezionamento della definizione si ha con il versamento dell’importo di euro 200,00 per ogni periodo d’imposta per tutte le violazioni commesse in quel periodo d’imposta.

A miglior precisione si ricorda che l’art. 9 comma 1 del DL 119/2018 permette di sanare tutte quelle violazioni che non hanno inciso sulla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dei redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.

I versamenti possono essere effettuati in unica soluzione o alternativamente in due rate di uguale importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.

La circolare numero 11/E dell’Agenzia delle Entrate, ha determinato gli ambiti oggettivi, soggettivi e le esclusioni in merito alla citata definizione.

Pronto lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per proroga termini versamenti dei contribuenti con partita IVA soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità. La proroga sarà dal 1°luglio al 22 luglio per la prima scadenza, con possibilità di effettuare i pagamenti entro il 21 agosto con la semplice maggiorazione dello 0,40%.

Se sarà confermata l’attuale formulazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la proroga al 22 luglio interesserà tutte le categorie delle attività soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità, rientrandovi quindi anche i contribuenti in regime dei minimi o in regime forfettario, anche se esonerati dal presentare gli ISA.