DL Aiuti: rateizzazione “semplificata” fino a 120mila euro

Sono stati pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate – Riscossione i moduli per presentare domanda di rateizzazione “semplificata”, secondo le modalità previste dalla legge di conversione del DL Aiuti (legge 15 luglio 2022, n. 91), che, con l’inserimento dell’articolo 15-bis, ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla disciplina della dilazione dei pagamenti dei debiti tributari delineata dall’articolo 19 del DPR n. 602/1973.

In particolare, a decorrere dal 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge, è possibile beneficiare delle nuove norme, norme che sotto molteplici aspetti risultano più favorevoli ai contribuenti rispetto alla regolamentazione pregressa. Andiamo per ordine.

La legge prevede che per accedere alla dilazione dei pagamenti dei debiti fiscali iscritti a ruolo sia necessario trovarsi in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, specificando che, a seconda dell’entità del debito, la concessione della rateizzazione avvenga automaticamente ovvero a condizione che il contribuente interessato documenti la suddetta situazione di difficoltà. Nel primo caso – definito rateizzazione “semplificata” – per beneficiare della dilazione il contribuente, senza produrre alcuna documentazione aggiuntiva, potrà limitarsi a presentare una apposita istanza secondo due diverse modalità:

  • on line, tramite il servizio “Rateizza adesso”, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate – Riscossione;
  • inviando il modello R1, disponibile sullo stesso sito, agli specifici indirizzi pec riportati in calce allo stesso modello.

In merito, le principali novità introdotte dalla legge di conversione del DL Aiuti riguardano proprio l’ampliamento del campo di applicazione della rateizzazione “semplificata”, rivedendone al rialzo i limiti all’accesso. In primo luogo, infatti, il tetto massimo per beneficiare della rateizzazione “semplificata” viene portato da 60mila a 120mila euro di debito. In secondo luogo, esso non viene più riferito all’intero ammontare delle somme iscritte a ruolo riferite al contribuente, ma a “ciascuna richiesta” di rateizzazione. Un ampliamento assai rilevante, che sostanzialmente dovrebbe consentire a moltissimi contribuenti di ottenere la dilazione automaticamente, ovvero senza bisogno di documentare la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.

Viene inoltre “alleggerito” anche l’istituto della decadenza dalla rateizzazione, che si determina non più dopo il mancato pagamento di 5 rate, ma di 8. In tali casi, tuttavia, il carico non potrà essere nuovamente rateizzato. In merito, occorre sottolineare come, con l’introduzione del comma 3-ter all’articolo 19 del DPR n. 602/1973, venga disposto che l’avvenuta decadenza da una rateizzazione non preclude al debitore la possibilità di ottenere analoga dilazione su carichi diversi da quelli sui quali è intervenuta la decadenza.

Infine, con riferimento alle rateizzazioni relative a istanze avanzate prima del 16 luglio 2022 e successivamente decadute, viene prevista la possibilità di poter presentare ulteriori richieste di autorizzazione secondo le nuove norme, a condizione, però, di avere già provveduto al pagamento di tutte le rate scadute.

Andrea Dili
Dottore commercialista