ECM e copertura assicurativa

Il Decreto recante  disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) diventa legge n.233/2021. Per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, i sanitari dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. L’articolo 38 bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” del Decreto di cui sopra recita: “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo svi­luppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 Legge Gelli-Biancoè condizionata all’assolvimento in misura non in­feriore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.”

Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base all’art.10 legge “Gelli” sulla responsabilità professionale nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.