Extra-time dell’agenzia delle Entrate per l’autodichiarazione sugli aiuti di Stato

L’Agenzia delle Entrate ha concesso una proroga per l’invio dell’autodichiarazione del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato indispensabile per sfruttare i benefici della sanatoria sugli avvisi bonari.

L’Agenzia, con il provvedimento pubblicato lo scorso 3 dicembre (Vedi QUI) ha infatti stabilito che l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del relativo modello, non ancora pubblicato, ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata dell’avviso bonario.

In precedenza, il termine per l’invio dell’autodichiarazione era invece il 31 dicembre 2021 o, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata dell’avviso bonario era effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui era effettuato il pagamento stesso.

L’ulteriore proroga si è resa necessaria per concedere ai contribuenti destinatari delle proposte di definizione agevolata un congruo lasso di tempo per compilare e inviare il documento richiesto.

Con questo adempimento, i possibili fruitori della sanatoria, dichiarano il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli «Aiuti di importo limitato», per gli «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» e quelli compresi nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» e dalle successive modificazioni.

I soggetti con Partita IVA potranno, grazie alla sanatoria, definire in via agevolata e senza sanzioni, eventuali somme richieste dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018 e non inviate per effetto delle varie sospensioni Covid che si sono succedute nel corso del 2020 e 2021.

Requisito per fruire dello stralcio delle sanzioni è aver subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019. Con il provvedimento n. 345838 (Vedi QUI) l’agenzia va anche individuare i campi delle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta 2019 e 2020 da controllare per la verifica del requisito della perdita del “volume d’affari”.