Fondo per le attività professionali: assegno di integrazione salariale per i dipendenti degli studi

L’INPS, attraverso una circolare (Leggi QUI) riepiloga la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e fornisce le istruzioni relative all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo.

Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, così come individuato nella tabella allegata alla circolare INPS n. 16 (Vedi QUI).


L’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il Fondo, inoltre, garantisce l’erogazione di una prestazione denominata “assegno di integrazione salariale”. La circolare 29/2022 dettaglia le condizioni di accesso alla prestazione, definisce l’ambito di applicazione, i beneficiari, le cause per le quali può essere richiesta, la misura della prestazione e la durata, la contribuzione correlata e le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS .

La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata 30 giorni prima dell’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa.

Fonte: INPS