IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA: NO A STUDI DI IGIENE DENTALE AUTONOMI

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 17703/2020, pubblicata in data 9/03/2020, ha asserito l’importante principio secondo il quale i professionisti laureati in igiene dentale non possono aprire strutture sanitarie e/o studi professionali autonomi.
Questi professionisti possono svolgere in autonomia le loro prestazioni solamente in studi odontoiatrici e in strutture odontoiatriche.
Il Consiglio di Stato ha infatti asserito che occorre distinguere, nell’ambito del D.M. 15/03/1999, i profili legati ai rapporti, in termini lavoristici, tra le due figure professionali (non più intesi in senso gerarchico, ma di collaborazione libero professionale), da quelli prefigurati dal legislatore in chiave funzionale rispetto all’esigenza di garantire un adeguato livello di sicurezza del paziente.
Il D.M. 15/03/1999, non a caso, ribadisce il concetto di necessarietà delle “indicazioni” da parte dell’odontoiatra, sia nella descrizione generale del profilo professionale (comma 1 dell’art. 1), sia al comma 3, laddove è nuovamente disciplinato il rapporto tra le due figure: questa volta all’interno della struttura sanitaria o studio professionale odontoiatrico ove l’igienista svolge la sua professione.
Il riferimento contenuto nell’art. 1 comma 3 del D.M. 15/03/1999, n. 137, laddove prevede che “L’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria”, deve intendersi nel senso che l’igienista dentale non potrà mai aprire un suo studio autonomo, ovvero una sua struttura sanitaria autonoma.
Il Consiglio di Stato ha, perciò, chiarito che, anche volendo riconoscere l’autonomia dell’igienista dentale, tale professionista, per ragioni di sicurezza del paziente è tenuto a svolgere le proprie prestazioni nelle strutture sanitarie o negli studi odontoiatrici solamente alla presenza dell’odontoiatra, il quale all’occorrenza può intervenire.
Ne consegue che se anche può intendersi superato il concetto di “stretta dipendenza” dell’igienista dall’odontoiatra, la locuzione “su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria” deve intendersi nel senso l’igienista dentale è figura sanitaria che svolge una funzione di integrazione all’interno della struttura o dello studio odontoiatrico, nell’ottica, impregiudicata e permanente, della prevenzione dei rischi legali alla natura e peculiarità dell’attività condotta nel cavo orale, che non è esente, da profili di pericolosità, di modo che alla previa valutazione della necessità o opportunità del trattamento, poi concretamente demandato all’igienista dentale nell’esercizio della propria autonomia professionale, si associ una pronta disponibilità dell’odontoiatra ad intervenire, ove quanto indicato si risolva, in executivis, in un rischio per la salute del paziente.
ANDI era intervenuta in questo processo sostenendo la tesi oggi accolta dal Consiglio di Stato.