La Legge finanziaria 2023 aumenta il limite dei compensi per accedere al regime forfettario: le STP accelerano

C’è una novità nella Legge finanziaria per il 2023 che riguarda indirettamente la Società Tra Professionisti (STP) e che fa crescere il suo appeal. Si tratta del limite quantitativo dei compensi dei professionisti per accedere al regime forfettario, che è stato aumentato da 65.000 a 85.000 euro.

Sappiamo che il modello STP, oltre a consentire l’accesso alle agevolazioni fiscali sugli investimenti (crediti d’imposta) e a prestarsi particolarmente al ricambio generazionale, può anche essere molto interessante sotto il profilo di una più efficace pianificazione fiscale.

E’ noto, altresì, che l’eventuale vantaggio fiscale è particolarmente apprezzabile quando le STP incrociano il regime forfettario dei soci.

Con l’aumento del tetto a 85.000 euro si allarga evidentemente la platea dei professionisti che possono accedere al regime forfettario: tale dinamica interessa anche le STP quando i soci detengono i requisiti soggettivi per accedervi.

Si ricorda, infatti, che l’utilizzo del regime forfettario rimane precluso soltanto ai soci della STP costituita in forma di società di persone o a coloro che controllano, direttamente o indirettamente, STP costituite in forma di SRL. In estrema sintesi, quindi, potranno beneficiare del forfettario i professionisti soci che, singolarmente o congiuntamente con i propri familiari, non dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea della STP. Ad esempio, in una STP formata da tre professionisti senza vincolo di parentela che detengono ciascuno un terzo del capitale sociale, l’utilizzo del forfettario sarà possibile per tutti e tre.

Venendo all’innalzamento del limite quantitativo dei compensi, si può osservare come prima della modifica l’odontoiatra medio (dati ISA 2018), non oltrepassando il tetto di 65.000 euro, rientrava nel novero dei beneficiari, mentre oggi la platea degli odontoiatri in grado di rispettare il nuovo tetto di 85.000 euro si è allargata fino a comprendere comodamente non solo quello con fatturato medio (dati ISA 2020) ma anche colui che per l’Agenzia delle Entrate risulta essere fiscalmente virtuoso avendo meritato un punteggio da 8 a 10.

E’ facile prevedere, quindi, che la suddetta novità legislativa determinerà un’ulteriore impulso alla costituzione di STP, accelerando una vivace dinamica di crescita già registrata negli ultimi anni.

In ultimo, giova sempre ricordare, che la scelta dell’aggregazione professionale in STP non importa necessariamente il trasferimento di ciascun socio in un unico studio, in quanto l’attività professionale potrebbe continuare ad essere prestata anche nelle attuali sedi dei soci. Dal punto di vista formale, una di queste sedi sarà indicata come sede principale, le altre come sedi secondarie.

Andrea Dili – Dottore commercialista
Michele Pelillo – Avvocato cassazionista