La Radiologia complementare giustificata e correttamente prescritta secondo il D. Lgs 101/2020


La sentenza della Corte di cassazione, terza sezione penale, n.1387/22 del 14.09.2022 avverso un Odontoiatra (al quale si contestava un uso scorretto della CBCT per mancata giustificazione ed ottimizzazione degli esami effettuati) ha creato alcuni dubbi interpretativi agli esercenti l’Odontoiatria.

Ad una prima lettura, apparentemente, potrebbero sorgere i seguenti dubbi:

  1. la diagnosi radiologica compete all’Odontoiatra oppure questi deve ricorrere a centri specializzati di radiologia in grado anche di refertare l’esame?
  2. la contestualità e l’indilazionabilità della radiologia complementare, correlata all’espletamento della prestazione specialistica, devono coincidere sempre con l’effettuazione della terapia?


L’art. 32 della Costituzione sottolinea che il cittadino ha prima di tutto diritto alla Salute e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per obbligo di legge.
In data 17 ottobre 2022 si è pronunciata la CAO Nazionale che sottolinea alcuni concetti:

  1. Sono oggetto della professione di Odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi, la terapia delle malattie ed anomalie congenite od acquisite dei denti, della bocca delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e riabilitazione odontoiatriche (art.2 L. 409/85).
  2. L’Odontoiatra rientra nella definizione di medico specialista per l’attività radiologica complementare in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica (art.7, comma 1, n.8 del D. Lgs.101/20) e può detenere presso il proprio studio qualunque tipo di apparecchiatura radiologica sia in qualità di esercente che di responsabile dell’impianto radiologico (RIR).
  3. Le attività diagnostico complementari sono attività di ausilio diretto dell’Odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi, purché contestuali, integrati e indilazionabili rispetto all’espletamento della prestazione specialistica intesa come il complesso dell’iter diagnostico-terapeutico.

Tutto ciò significa quindi:

  • Contestuale: direttamente connessa al contesto dell’intero piano di cura.
  • Integrato: volto a migliorare la prestazione.
  • Indilazionabile: riferito alla esposizione radiologica non solo come elemento temporale ma strettamente collegata alla contestualità del piano di trattamento ed alla integrazione della indagine diagnostica.
Caposaldi del momento prescrittivo sono pertanto l’aspetto giustificativo finalizzato alla diagnosi/piano di trattamento ed il consenso informato alle cure, pur nella discrezionalità del professionista sanitario e dello stesso paziente di decidere di proseguire o sospendere una prestazione odontoiatrica in qualsiasi momento della sua produzione. 

In sintesi il processo decisionale per la corretta esecuzione dell’esame radiologico, ed in particolare per la CBCT, è il seguente:

  1. Visita: (anamnesi prossima e remota con particolare riferimento allo stato di gravidanza, esame obiettivo) e rivalutazione degli esami rx pregressi ed in particolare recenti.
  2. Consenso informato: raccolto per iscritto e sottoscritto dal paziente, controfirmato dall’Odontoiatra prescrivente, (di cui una copia consegnata al paziente e una copia conservata per almeno 5 anni nel diario clinico) recante le seguenti informazioni:
    a. formulazione del quesito diagnostico che identifichi un rapporto anatomico di volumi da indagare e le contiguità anatomiche (principio di giustificazione);
    b. prescrizione del singolo esame radiologico da eseguire (quesito diagnostico giustificazione);
    c. informativa sui rischi connessi alla esposizione rispetto ai benefici attesi con indicazione della dose somministrata;
    d. esecuzione dell’esame al minor dosaggio possibile compatibile con la qualità richiesta dal quesito diagnostico (principio di ottimizzazione) archiviando su apposito registro i dati relativi all’esposizione.

    Al paziente deve essere consegnata l’iconografia completa dell’esame eseguito (anche in formato digitale) assieme a copia del consenso informato sottoscritto da Odontoiatra e paziente.
  3. Dcumento di accompagnamento: che non richiede la descrizione delle immagini radiologiche (non si tratta di un referto) ma solamente la conferma che l’esame eseguito ha soddisfatto o meno il quesito diagnostico iniziale oppure indichi, eventualmente, la necessità di ulteriori esami radiologici di approfondimento. Il documento di accompagnamento deve permanere nel diario clinico del paziente.

Si ricorda, infine, che è disponibile nell’area riservata di ciascun Socio sulla piattaforma BRAIN la lettura ragionata della Legge 101/2020 distinta in base alla organizzazione del singolo studio (mono professionale, associato; etc., etc.) che andrà presa nuovamente in considerazione per superare ogni dubbio, scaricando, dove è possibile, la modulistica necessaria.