L’Agenzia delle Entrate conferma: l’indennità di maternità di una libero professionista non concorre al fatturato

Nello scorso mese di novembre, una professionista aveva proposto un interpello all’Agenzia delle Entrate dichiarando, al fine della percezione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (DL 41/2020), di avvalersi del regime forfettario e di avere percepito, nel 2020, una indennità di maternità erogata dalla propria Cassa di previdenza. Considerando che requisito di accesso al contributo è che l’importo della media mensile del fatturato realizzato nell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto alla media mensile del fatturato afferente il 2019, viene richiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se l’indennità di maternità percepita concorra alla determinazione dell’ammontare del “fatturato” utile per la verifica del predetta diminuzione (almeno il 30%).


La risposta a interpello dell’Amministrazione Finanziaria è di particolare interesse poiché definisce i parametri di accesso al contributo a fondo perduto nel caso di erogazione di indennità di maternità da parte di una Cassa di previdenza professionale.

Quanto percepito a titolo di indennità di maternità non deve essere considerato ai fini del suddetto calcolo. Per giungere a tale conclusione viene fatto riferimento alla circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, che richiama a sua volta un altro intervento di prassi, la circolare n. 17/E del 30 maggio 2012, la cui stesura fa riferimento al Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. In particolare, in tale documento veniva chiarito che l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso. Per tali ragioni, conclude l’Agenzia, anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.


Importanti sono le conclusioni che si traggono dall’orientamento dell’Agenzia delle Entrate.
In primo luogo, come specificato nella risposta all’interpello de quo, l’eventuale diniego (o il minore ammontare) ricevuto dall’istante “potrà essere oggetto di un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quanto chiarito con la risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020”.
In secondo luogo il medesimo principio dovrà essere applicato a tutte le analoghe misure di sostegno (contributi a fondo perduto) previste dalla normativa emergenziale a favore dei liberi professionisti