Mancanza dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario

Risposta a interpello n. 245 del 8 marzo 2023 – Mancanza dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 54, legge 23 dicembre 2014, n. 190) Adempimenti del sostituto d’imposta (Vedi QUI).

L’interpello in esame riguarda le ritenute operate sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo svolte da un collaboratore che ha perso il requisito reddituale per poter usufruire del regime forfettario.

Nel caso di specie, l’istante descrive una fattispecie relativa a un collaboratore che aveva fatturato i propri compensi avvalendosi del regime forfetario con riferimento al periodo gennaio 2021–ottobre 2022, per accorgersi successivamente di aver superato il limite previsto dalla legge (65.000 euro annui fino al periodo d’imposta 2023) già dall’anno 2021.

Per ovviare a tale problematica, il collaboratore aveva successivamente emesso:

  • relativamente ai compensi percepiti nel 2021 una nota di variazione in aumento per l’IVA nel 2022;
  • relativamente ai compensi percepiti nel 2022 note di credito a storno delle relative fatture emesse in regime forfettario, per poi provvedere all’emissione di nuove fatture in regime ordinario.

L’interpellante (sostituto d’imposta) chiede, quindi, all’Agenzia delle Entrate il comportamento da “adottare in relazione alla ritenuta d’acconto non operata sui compensi corrisposti dal 1° gennaio 2021 fino a ottobre 2022”.

Prima di entrare nel merito dell’esame dell’interpello sono necessarie tre precisazioni:

1) in primo luogo, si ricorda che la fuoriuscita dal regime forfetario, con riferimento al 2021 operava dall’anno successivo a quello di superamento del limite di 65mila euro di compensi annui. L’istanza di interpello non sembra considerare tale prescrizione o, comunque, non ne fa menzione
2) in secondo luogo, se è vero che in campo sanitario le prestazioni sono normalmente rese in regime di esenzione IVA (ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972) è possibile che un professionista sanitario si avvalga di professionisti in regime forfetario (commercialista, consulente del lavoro, ecc.);
3) in terzo luogo, occorre ricordare che i professionisti (a meno che loro stessi non si avvalgano del regime forfetario) sono sostituti d’imposta e che, quindi, sono tenuti all’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente e autonomo.

Fatte queste premesse si passa a esaminare la risposta dell’Agenzia delle Entrate, risposta che, è opportuno precisare, esula dalla valutazione dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario.

In primo luogo l’Agenzia ricorda che il comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 – legge che ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 regola il regime forfettario – prevede che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.

Va quindi rimarcato come sia opportuno, prima di corrispondere compensi a professionisti che si avvalgono del regime forfetario, acquisire la predetta dichiarazione. L’appropriatezza di tale scelta risulta assai evidente dalle conclusioni svolte dall’Agenzia, che ricorda come:

  • relativamente ai compensi liquidati nel 2021 – in relazione ai quali il collaboratore ha emesso nota di variazione IVA nel 2022 – il sostituto d’imposta istante “non debba eseguire il versamento delle ritenute d’acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche e il Modello 770/2022 integrativo”. Il collaboratore, invece, dovrà provvedere a presentare una dichiarazione integrativa e a corrispondere le relative imposte, interessi e sanzioni;
  • relativamente ai compensi corrisposti nel 2022 – in relazione ai quali il collaboratore ha emesso note di credito a storno delle fatture in regime forfetario e ha provveduto alla emissione delle fatture in regime ordinario – il sostituto d’imposta istante “debba operare, seppur tardivamente, le ritenute d’acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il Modello 770/2023 indicando i dati corretti”.

Per quanto riguarda le sanzioni, invece, la responsabilità del sostituto d’imposta può trovare regolamentazione nel principio stabilito dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 472/1997, secondo il quale “se la violazione è conseguenza di un errore di fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa…”.

In buona sostanza, secondo l’Agenzia laddove il sostituto sia in grado di dimostrare che, utilizzando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il collaboratore era privo dei requisiti per beneficiare del regime forfetario, lo stesso non potrà essere considerato “responsabile” e conseguentemente non sarà passibile delle relative sanzioni. Nel caso di specie, quindi, l’aver acquisito la già menzionata dichiarazione del collaboratore (dalla quale risulta che il reddito cui i compensi erogati afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) costituisce condizione imprescindibile per dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta ai fini dell’esonero dalla predetta responsabilità.

Andrea Dili
Dottore commercialista