Manuale sulla Formazione Continua del Professionista sanitario: modifica del paragrafo 3.1 e successivi

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera avente ad oggetto la modifica dei par. 3.1 – 3.2.1- 3.3.- 3.5. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Le modifiche di cui alla presente delibera si applicano dal triennio formativo 2020-2022.

In particolare, la Delibera prevede:

l. La modifica dei seguenti paragrafi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

a) Paragrafo 3.1. “Attività formative non erogate da provider”;

b) Paragrafo 3 .2.1 “Pubblicazioni scientifiche”;

c) Paragrafo 3.3. “Tutoraggio individuale”;

d) Paragrafo 3.5. “Autoformazione”.

3.1. Attività formative non erogate da provider

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica:

l. pubblicazioni scientifiche;

2. studi e ricerca;

3. i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

b) tutoraggio individuale;

c) attività di formazione individuale all’estero;

d) attività di autoformazione.

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione di cui al successivo §3.5, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

3.2. Attività di ricerca scientifica

3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

n. 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)

n. 1 credito (se in posizione non preminente).

3.3. Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7;

il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

3.5. Autoformazione

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

1Nota 7  Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di pe1fezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.