ODONTOIATRI E MEDICINA ESTETICA. IL MINISTERO DELLA SALUTE RISPONDE

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Il Ministero della Salute ha risposto ai quesiti che la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale (DGPROF), aveva posto al Consiglio Superiore della Sanità, riportando alcune osservazioni relative alla liceità delle terapie estetiche del viso da parte dei laureati in Odontoiatria e Protesi Dentale poste dall’Associazione Italiana di Medicina Estetica Odontoiatrica (SIMEO), dall’Associazione Perioral e Oral Integrated Esthetic Sciences International Society (POIESIS) e da ANDI;

Il documento esplicita “che la professione di odontoiatra e professione specifica da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia; che la professione di odontoiatra si basa sulla formazione odontoiatrica di cui all’art.34 della Direttiva sopra menzionata, differente dalla formazione prevista per il laureato in medicina e chirurgia.

Esprime parere favorevole sulla liceità delle terapie con finalità estetica, da parte dell’odontoiatra, solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n.409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti – dove “relativi tessuti” si intendono le zone perilabiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all’area sottozigomatica – e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica “correlata”, e non esclusiva, all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo.

Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell’art.2 della legge 409/85.”

piego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell’art.2 della legge 409/85.”

Al termine il documento auspica “che il percorso formativo in odontoiatria preveda e conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento, estetiche e funzionali, relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui, vale a dire la zona perilabiale e dei mascellari superiore ed inferiore fino all’area sottozigomatica.”

SIMEO, POIESIS e ANDI, attraverso i commenti dei rispettivi presidenti si dichiarano moderatamente soddisfatti, sottolineando come il documento rappresenti sicuramente un passo avanti, ma sottolineano tutti che la strada da percorrere sia ancora molta.

Carlo Ghirlanda sottolinea che “Il parere del CSS conferma l’estensione dell’area di nostra competenza di intervento rispetto a quanto stabilito in precedenza e il fatto che una volta che le Università avranno introdotto la formazione in “estetica dei tessuti relativi alle aree di competenza odontoiatrica” nel corso di laurea in Odontoiatria il limite funzionale e quello sui vincoli sul materiale da usare e sulla stretta correlazione alla terapia odontoiatrica saranno superati. – Soddisfazione, dunque, rispetto alle determinazioni del passato ma, conclude Ghirlanda – con la consapevolezza di dovere ancora continuare il percorso nella affermazione delle prerogative delle competenze dell’Odontoiatra in medicina estetica del viso poiché il parziale riconoscimento non è ancora esaustivo.