TELEFISCO 2020: commenti, chiarimenti e conferme

A seguito dell’atteso appuntamento con Telefisco è ora possibile fornire un dettaglio certo relativamente agli aggiornamenti normativi e fiscali di specifico interesse per la categoria odontoiatrica.

Iva 

mantenimento per il 2020 dell’aliquota IVA:

  • ridotta del 10%;
  • ordinaria del 22%.

Per gli anni successivi, si prevede:

2020 2021 2022
Iva ridotta (10%) 10% 12% 12%
Iva ordinaria (22%) 22% 25% 26,5%

Imu

Aumento della deducibilità IMU sugli immobili strumentali che dal 50% del 2019 passa alla deducibilità integrale nel 2022.

2019 2020 2021 2022
Deducibilità IMU 50% 60% 60% 100%

Unificazione Imu e Tasi.

Non è più prevista l’l’esenzione dell’unità immobiliare non locata né concessa in uso dei titolari di pensioni estere;

Nel caso del coniuge assegnatario della casa famigliare, per provvedimento del giudice, l’assimilazione del diritto dell’assegnatario ad abitazione principale opera unicamente nel caso di affidamento dei figli minori.

Regime forfettario

  • condizione per l’accesso al regime forfettario al 15% il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio pari a 20.000 euro. Rimane fermo anche il limite di 65.000 euro conseguiti o percepiti nell’anno di imposta precedente all’ingresso nel regime
  • causa ostativa anche la percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) eccedenti l’importo di 30.000 euro. L’importo di euro 30.000 non sembra ragguagliato all’anno. 
  • il regime premiale per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica riduce di un anno il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (quattro anni rispetto ai vigenti cinque).
  • Concorso del reddito prodotto in regime forfettario nell’ammontare del reddito complessivo ai fini della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici;
  • I requisiti di accesso devono essere verificati con riferimento all’anno 2019, pertanto potranno accedere o permanere nel regime per il 2020 i contribuenti che nell’anno 2019 hanno rispettato i requisiti sopra riportati;
  • Gli effetti per chi esce dal regime forfettario possono essere così sintetizzati: codice univoco per l’emissione della fattura elettronica; eventuale delega all’intermediario per i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; si applica e si subisce la ritenuta d’acconto; ricavi e compensi non incassati nel 2019 diventano imponibili nel 2020 con il regime ordinario; recupero dell’iva, se dovuto, per gli acquisti dei beni strumentali effettuati negli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili) nella misura di tanti quinti non ancora maturati; 
  • Per quanto concerne le partecipazioni in società di persone non è più ammessa la possibilità di cedere la partecipazione in corso d’anno al fine di poter comunque beneficiare del regime forfettario nell’anno stesso;
  • Le partecipazioni in società di capitali, a differenza di quelle di persone, precludono l’accesso al regime forfettario solo se contemporaneamente la partecipazione sia di controllo e che l’attività svolta dalla società di capitali controllata sia riconducibile a quella svolta dal contribuente che intende applicare il regime forfettario;

Indici Sintetici di Affidabilità

  • Non saranno difficilmente tollerati ritardi in merito al rilascio del software definitivo di elaborazione del punteggio di affidabilità;
  • Il regime premiale, anche per il 2019, sarà regolato da un provvedimento che dovrebbe ricalcare quello previsto per il 2018. L’Agenzia delle Entrate potrebbe intervenire sui punteggi di accesso e sull’anticipazione dei termini di decadenza, per dare più interesse allo stesso regime premiale;
  • In presenza di dati incompleti o inesatti sui modelli Isa presentati, i benefici correlati all’applicazione del regime premiale non possono ritenersi legittimi. Nel caso di successivo controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate con effetti di riduzione del punteggio, il regime premiale viene revocato;
  • Gli ISA sono stati applicati senza un periodo di rodaggio preventivo come invece era successo per gli Studi di Settore divenuti definitivi solo dopo un periodo di sperimentalità; per questo motivo eventuali punteggi di insufficienza saranno considerati con prudenza dagli organi accertatori, tanto più se il contribuente si è attivato per motivare il voto insufficiente attraverso le “note aggiuntive” inserite nel modello Isa; probabilmente gli esiti del 2018 saranno utilizzati previa una comunicazione di compliance ai contribuenti interessati per permettere di spiegare le anomalie riscontrate;
  • Gli ISA 2018 hanno evidenziato diversi aspetti problematici che si spera possano essere rimediati durante la fase di revisione. Per quanto diverso dagli studi di settore il sistema degli ISA risulta poco razionale; contribuenti che con gli Studi di settore risultavano congrui e coerenti con gli Isa possono vedersi assegnati dei punteggi di grave insufficienza; altri contribuenti che con gli studi di settore non risultavano né congrui né coerenti incassano voti ampiamente sufficienti. Si ritiene che si debba rivedere il sistema. Alcune modifiche sono state apportate al sistema, ma purtroppo non sono di particolare attenzione per gli odontoiatri (es: non sono più rilevanti le variabili legate alle certificazioni uniche). Viene sottolineata l’importanza nella stima del punteggio ottenuto, della quantità del lavoro apportato; negli ISA non è possibile indicare il tempo dedicato all’attività dal titolare dello studio professionale che spesso nella realtà non è a tempo pieno.