Tracciabilità dei pagamenti per carburanti e retribuzioni: da luglio si cambia

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La Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio) dal 1 luglio 2018 sostituirà la scheda carburante con la fattura elettronica; sempre dal 1 luglio 2018 la deducibilità del costo di acquisto dei carburanti per autotrazione e la detraibilità dell’iva saranno condizionati dalla tracciabilità del pagamento.
Per ricevere la fattura elettronica dal Sdi i soggetti passivi potranno percorrere due vie:

  • Comunicare la propria Pec al gestore il quale la inserirà come “Pec destinatario” nella fattura elettronica che trasmetterà al Sdi;
  • Procedere direttamente o tramite intermediario presso l’Agenzia delle Entrate e l’attribuzione del “codice destinatario” ; tale codice dovrà essere comunicato al gestore ed inserito dallo stesso come “codice destinatario” nella fattura elettronica che trasmetterà al Sdi.

Il pagamento dovrà avvenire mediante strumenti “tracciabili” quali bonifici, assegni, carte di credito o debito , altre carte di pagamento come definiti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. N. 73203/2018 – clicca qui per leggere il provvedimento.
Cosa succede se non viene richiesta dal soggetto passivo Iva la fattura elettronica? In base all’art. 164 comma 1 bis del TUIR, per la deducibilità del costo sembrerebbe sufficiente la tracciabilità del pagamento; secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2018 “non può negarsi l’idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa e, conseguentemente, in presenza di ulteriori elementi previsti dal TUIR (quali, ad esempio, inerenza, competenza e congruità), la relativa deduzione”.
Relativamente alla tracciabilità delle retribuzioni, sempre a decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non potranno più pagare le retribuzioni e i compensi in contanti, in virtù degli art.1, commi 910 e 914 della Legge di Bilancio n.205 del 27.12.2017.
I pagamenti saranno ammessi solo con:

  • bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato, in caso di comprovato impedimento (l’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento a mezzo assegno risulta il coniuge, il convivente, un familiare in linea retta o collaterale del lavoratore, purchè di età non inferiore ai 16 anni).

Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2094 c.c (nella fattispecie il prestatore di lavoro libero professionista è parificato al prestatore di lavoro imprenditore non essendo state previste particolari esclusioni), indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.
Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Solo lo strumento di pagamento tracciabile costituirà prova valida.
Sono esclusi dalla presente disposizione i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni e il lavoro domestico
Ai datori di lavoro che violano l’obbligo in parola si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.