Decreto “Rilancio” 2020, le novità per i professionisti

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Decreto “Rilancio” 2020

DECRETO LEGGE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI, DI INTERESE DELLA CATEGORIA, DEL DECRETO “RILANCIO”

Mercoledì 14 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale Decreto Legge rubricato come “Decreto Rilancio” n.34 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020, Supplemento Ordinario n.21/L, pertanto è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Il decreto interviene in numerosissimi ambiti. Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.

Sostegno alle imprese e all’economia

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

  1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art.25)

E’ riconosciuto un Contributo a fondo Perduto favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.

A beneficiare del contributo a fondo perduto saranno i titolari di partita IVA  che hanno subito perdite di ricavi o compensi pari almeno a due terzi di fatturato e corrispettivi al mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Nessuna verifica è prevista invece per le partite IVA che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 ° gennaio 2019.

Il testo del decreto Rilancio esclude dalla possibilità di accedere al contributo a fondo perduto i titolari di partita IVA che hanno diritto al bonus Inps di 600 e 1.000 euro, inoltre sono esclusi dall’agevolazione i professionisti iscritti alle casse private, per i quali resta la possibilità di richiedere esclusivamente il bonus di 600 euro nonché i soggetti la cui attività risulti cessata.

Il contributo a fondo perduto non sarà riconosciuto:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • agli enti pubblici;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione;
  • ai professionisti iscritti a casse private di previdenza;
  • ai titolari di partita IVA che hanno diritto al bonus INPS di 600 e 1.000 euro.

È l’ultimo punto quello più controverso: stando a quanto dal decreto Rilancio, il contributo a fondo perduto non potrà essere richiesto dai titolari di partita IVA che hanno diritto al bonus INPS introdotto dal decreto Cura Italia e che verrà rinnovato e portato a 1.000 euro dal nuovo provvedimento.

Stando a quanto previsto dal decreto Rilancio, sembra che l’esclusione si applicherà a prescindere dalla richiesta del bonus INPS. Un punto controverso, per il quale si attendono opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A far maggiormente discutere è però l’esclusione dei professionisti iscritti agli enti di previdenza privati, per i quali resta la possibilità di accedere esclusivamente al Fondo per il reddito di ultima istanza.

Potranno fare domanda i i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario in possesso dei seguenti requisiti:

  • ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti relativi alla riduzione di fatturato.

L’importo del contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto al 2019, secondo lo schema che segue:

Ricavi o compensi 2019Importo contributo a fondo perduto
Fino a 400.000 euro20% da calcolare sulla differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019
Superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro15% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019
Superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro10% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020

L’importo minimo del contributo a fondo perduto sarà in ogni caso pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto bisognerà presentare domanda all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, per attestare la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto Rilancio. L’istanza potrà essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

Ci sarà un lasso temporale di 60 giorni per poter inviare domanda, a partire dalla data che verrà disposta dall’Agenzia delle Entrate per l’avvio della procedura telematica .Le modalità di effettuazione dell’istanza ed ogni altro elemento necessario all’inoltro saranno definite con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In allegato all’istanza bisognerà presentare l’autocertificazione di regolarità antimafia.

Il decreto Rilancio, pur semplificando le procedure per l’accesso ai contributi a fondo perduto, prevede sanzioni pesanti in caso di irregolarità. Per quel che riguarda l’antimafia, per il soggetto che rilascia l’autocertificazione è prevista la reclusione da due a sei anni nel caso di false dichiarazioni. La verifica competerà ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Solo dopo l’erogazione partirà l’attività di controllo. Nel caso in cui dalle verifiche dell’Agenzia delle Entrate dovesse emergere la non spettanza del contributo, l’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% ed interessi.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale relativo ad indebita percezione e truffa ai danni dello Stato.

In generale, il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle  imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

2-DISPOSIZIONI IN METERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP (art.24)

E’ prevista l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata IRAP dell’acconto 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del “decreto Rilancio” (vale a dire, nel 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), hanno realizzato/percepito ricavi/compensi fino a 250 milioni di euro, con l’eccezione delle banche e degli altri enti e società finanziari, delle imprese di assicurazione e delle amministrazioni ed enti pubblici, ai quali non si applica la disposizione agevolativa. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

3-CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA (art.28)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione , di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. 

Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. 

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. 

Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tale credito non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art.65 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia).

4-RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE (art.30)

E’ prevista la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

CANCELLAZIONE CLAUSOLE  IVA (ART.123)soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti
DETRAZIONE NELLA MISURA DEL 110 PER CENTO  (ART.119) L’agevolazione consiste in una detrazione per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 del 110%, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.La detrazione potrà essere fruita dagli aventi diritto in 5 anni con quote di pari importo e potrà essere ceduta a fornitori e banche con la conseguenza che i proprietari degli immobili potranno vedere incrementato il valore dei propri immobili senza nessun esborso, a totale carico dello Stato.I lavori di riqualificazione energetica dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.Il superbonus sotto forma di credito di imposta potrà essere ceduto alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti comprese banche e intermediari finanziari  e quindi potranno essere realizzati dai proprietari lavori senza anticipare Le modalità attuative per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura saranno determinate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.Le agevolazioni maggiorate per il risparmio energetico si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)  nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.Ma vediamo quali lavori saranno agevolati:• Lavori condominiali quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica.
•Rifacimento facciate
• Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismicoPiu’ nel dettaglio si tratta dei seguenti interventi:ECOBONUSinterventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta  anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.IMPIANTI FOTOVOLTAICIPer l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici la detrazione di cui all’articolo 16-bis, DPR 917/86, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spetta nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra (ecobonus)COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI NEGLI EDIFICIPer l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi relativi all’ecobonus.SISMA BONUSAnche per gli interventi antisismici, allargato l’accesso anche alla zona 3 che conta 1560 comuni , l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.
Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART.120)Previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per fare rispettare le prescrizioni sanitarie e li misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni , per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione ad investimenti in attività innovative, e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Tale misura si estende ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (VEDASI ALLEGATO 1 al Decreto) , alle associazioni e fondazioni  ed altri enti privati, compresi gli Enti del Terzo settore. Il Credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese , comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. Con uno o più decreti da parte del MISE e del MEF potranno essere individuate ulteriori spese ammissibili. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del presente decreto legge, saranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del Credito d’imposta.Si ricorda che in luogo dell’utilizzo diretto si può optare, ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta, per la cessione anche parziale del credito d’imposta ad altri soggetti  compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.Ecco l’elenco dettagliato di tutte le attività a cui spetta il credito di imposta di cui all’Allegato 1 del Decreto Rilancio:alberghivillaggi turisticiostelli della gioventùrifugi di montagnacolonie marine e montaneaffittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed    and breakfast, residenceattività di alloggio connesse alle aziende agricolearee di campeggio e aree attrezzate per camper e roulottegestione di vagoni lettoalloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghieroristorazione con somministrazioneattività di ristorazione connesse alle aziende agricoleristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asportogelaterie e pasticcerieristorazione ambulanteristorazione su treni e navicatering per eventi, banquetingmensecatering continuativo su base contrattualebar e altri servizi simili senza cucinaattività di proiezione cinematograficaattività delle agenzie di viaggioattività di tour operatorservizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimentoaltri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggioattività di guide e degli accompagnatori turisticiorganizzazione di convegni e fiereattività nel campo della recitazionealtre rappresentazioni artistichenoleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoliattività nel campo della regiaaltre attività di supporto alle rappresentazioni artistichegestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artisticheattività di biblioteche e archiviattività di museigestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluvialistabilimenti termali
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART.125)Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, esso riguarda dettagliatamente le spese sostenute per:la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europeal’acquisto di prodotti detergenti e disinfettantil’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazionel’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.Si ricorda che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020 ha chiarito quali siano i dispositivi interessati dall’agevolazione fiscale del credito:mascherine chirurgicheFfp2 e Ffp3guantivisiere di protezioneocchiali protettivitute di protezionecalzari.Si sottolinea che stando a quanto precisato dalla circolare vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.Ecco quali sono le modalità di fruizione del credito d’imposta in oggetto:in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesain compensazioneSi ricorda che in luogo dell’utilizzo diretto si può optare, ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta , per la cessione anche parziale del credito d’imposta ad altri soggetti  compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
PROROGA CONSEGNA BENI STRUMENTALI NUOVI AL FINE DI BENEFICIARE DEL “SUPER-AMMORTAMENTO” (ART.50)Ai fini della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi (“super ammortamento”), è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la loro consegna, sempre che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo (articolo 1, Dl 34/2019).
COMPENSAZIONI FISCALI(ART.147)A decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.
RIDUZIONE IVA DEI BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EPIDEMIA (ART.124)Con decorrenza entrata in vigore del presente Decreto (dal 19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020 saranno esenti da IVA i beni necessari per mitigare il rischio di contagio da coronavirus.L’esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine (chirurgiche, Ffp2 e Ffp3,), ma anche ad articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e sovra scarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici, termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3 per cento in litri, carrelli per emergenza, tamponi per analisi cliniche, provette sterili e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero. A partire dal 2021 l’aliquota IVA applicata sarà invece del 5%.È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell’imposta pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti (articolo 19, Dpr 633/1972).
VERSAMENTI SOSPESI FINO A SETTEMBRE (ART.126 E 127)Vengono spostati al 16 settembre gran parte dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, senza introdurre differimenti per i mesi successivi. In linea generale i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16/09/2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020.Inoltre è stata prevista la sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari.La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020).L’articolo 154 D.L. 34/2020 estende poi il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere quindi versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre).Potranno essere invece versate il 10 dicembre 2020 le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020. Ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. c) è infatti previsto che il mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020 “non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo D.L. 119/2018”. Per il pagamento entro 10 dicembre, non sono quindi previsti i cinque giorni di tolleranza entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici. Giova tra l’altro precisare che:per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste);per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è possibile chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.Norma di riferimentoImporti da versareScadenza originariaScadenza prevista dal Decreto RilancioArticolo 126 D.L. 34/2020Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione)Dal 01.04.2020 al 31.05.202016.09.2020colo 127 D.L. 34/2020Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)Dal 08.03.2020 al  31.03.202016.09.2020Articolo 127 D.L. 34/2020Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi)Dal 02.03.2020 al  31.03.202016.09.2020Articolo 144 D.L. 34/2020Avvisi bonari e rate avvisi bonariDal 08.03.2020 al 31.05.202016.09.2020Articolo 149 D.L. 34/2020Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc.Dal 09.03.2020 al 31.05.202016.09.2020Articolo 149 D.L. 34/2020Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bisDal 09.03.2020 al 31.05.202016.09.2020Articolo 154 D.L. 34/2020Rate rottamazione-ter e saldo e stralcioTutti i versamenti in scadenza nel 202010.12.2020Articolo 154 D.L. 34/2020Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossioneDal 08.03.2020 al 31.08.202030.09.2020
Il Decreto Rilancio non prevede la proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi, i quali, quindi, dovranno essere effettuati nei termini ordinari. Non è stata inoltre prevista nessuna deroga alla norma, introdotta dalla Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, in forza della quale si rende necessario presentare la dichiarazione dei redditi per poter compensare i crediti di importo superiore a 5.000 euro.
SOSPESI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI (ART.152)Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;
SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ART.145)Nel 2020 si consente di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione tra il credito d’imposta e  il debito iscritto a ruolo.
PROROGA TERMINI PER NOTIFICHE ATTI (ART.151) Gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021
Spostati i termini di notifica di atti nei confronti dei contribuenti, per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla crisi:
– gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel 2021 (l’emissione dovrà in ogni caso avvenire entro il 2020)
– è ugualmente posticipato al 2021 l’invio di comunicazioni e la notifica di atti (comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all’adempimento, atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, atti di accertamento delle tasse automobilistiche per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari), comunque elaborati o emessi entro il 2020
– per atti e comunicazioni “ritardati” non saranno dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto o di consegna della comunicazione
– è prorogato di un anno il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir), alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale).
Un provvedimento del direttore delle Entrate dovrà individuare le modalità applicative della norma.
Dalla proroga restano fuori gli atti indifferibili e urgenti, come la contestazione di frodi fiscali, atti che prevedono la comunicazione di notizia di reato o conseguenti l’applicazione di provvedimenti cautelari, nonché quelli la cui emissione è funzionale all’adempimento, ad esempio la liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

RINVIO PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART.143) 

Rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
ISA  (ART.148)Programmata l’adozione di misure in materia di Isa per tener conto, relativamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, degli effetti correlati all’emergenza sanitaria, come l’individuazione di nuove cause di esclusione dalla loro applicazione e quella di ulteriori dati e informazioni per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale. Spostati, poi, i termini per l’approvazione degli Isa e la loro eventuale integrazione, rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione. Infine, nel definire le strategie di controllo per il 2018, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate dovranno considerare anche il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli Isa per il successivo periodo d’imposta 2019; allo stesso modo, per il 2020, andrà tenuto conto anche del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

Modifica articolo 44 Decreto Legge 18/2020 (Cura Italia) e abrogazione art. 34 Decreto Legge 23/2020 (Decreto Liquidità)  

Viene confermata l’indennità  di Euro 600 per i professionisti iscritti alle casse private   

Il decreto conferma, per i liberi professionisti iscritti alle casse private di previdenza, l’indennità di 600 euro.  Il reddito di ultima istanza, per coloro che hanno i requisiti stabiliti per l’indennità di marzo,  viene quindi confermato per i mesi di aprile e maggio 2020; vengono però   esclusi  dalla misura i titolari di lavoro subordinato a tempo indeterminato e i titolari di pensione. Si rimane comunque in attesa di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro che renda operativo il bonus, precisando nuovamente i requisiti dei beneficiari potenziali.