MEDICI IN PRIMA LINEA CORREZIONI NECESSARIE AL D.L. 9/2020

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L’articolo 16 del Dl 9/2020 ha introdotto un’indennità mensile esentasse di 500 euro mensili per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, ma ha escluso inspiegabilmente i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati, fra cui i medici che sono in prima linea nell’affrontare il Covid-19. Limitare l’indennizzo ai soli lavoratori iscritti all’Inps è discriminatorio, poiché le risorse provengono dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che è finanziato con risorse pubbliche e dunque derivanti anche dalle tasse pagate dai liberi professionisti e dalle stesse Casse previdenziali private. 

L’articolo 19 non fa distinzione fra coloro che sono messi in quarantena, al fine di garantire la salute pubblica, poiché entrati in contatto con soggetti infetti e coloro che sono affetti (in maniera sintomatica o asintomatica) da Covid-19. Tuttavia mentre i medici dipendenti pubblici che si trovano in una qualsiasi di queste situazioni sono considerati come se fossero ricoverati in ospedale (dunque conservano lo stipendio), i medici che svolgono servizio pubblico per il Servizio sanitario nazionale in regime di convenzione, non vengono tutelati se posti in quarantena. Ad esempio: un medico di guardia o un medico convenzionato del 118 che entrano in contatto con un paziente affetto, vengono posti in quarantena ma perdono la retribuzione

• Buttando il cuore oltre l’ostacolo, Enpam ha annunciato che tutti i medici in prima linea saranno tutelati, sulla base dell’autorizzazione data dal Ministro del Lavoro Catalfo nel corso di un incontro diretto avvenuto il 25 febbraio. In detto incontro si è parlato tuttavia della sola zona rossa formalmente intesa, mentre – trattandosi di emergenza nazionale – per i medici andrebbe considerata zona rossa ogni luogo del territorio italiano in cui entrano in contatto con il Covid-19

IN CONCLUSIONE: 

➢ L’indennità di 500 euro deve essere estesa a tutti i liberi professionisti;
➢ Deve essere riconosciuta la causa di servizio per la quarantena disposta per i sanitari convenzionati e, parimenti ai dipendenti pubblici, il Ssn deve mantenere le loro retribuzioni;
➢ Ai fini delle misure di tutela emergenziali, ogni contatto tra i professionisti sanitari e il Covid-19 deve essere considerato come avvenuto in zona rossa. 

Roma, 5 marzo 2020 
Il Presidente Dott. Alberto Oliveti