Su sospensione a medici e sanitari non vaccinati Ministero della Salute e Fnomceo chiariscono l’esatta interpretazione

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Con una nota a firma del Presidente Filippo Anelli inviata ai presidenti provinciali degli Ordini, la Federazione ha ribadito l’obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni e gli operatori sanitari.

Fnomceo era infatti intervenuta presso il Ministero della Salute per acquisire l’esatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle disposizioni dall’art.4 del DL n.44/2021, convertito in Legge n.76/2021, e dei conseguenti adempimenti in capo agli Ordini professionali, al fine di fornire precisi indirizzi agli Omceo territoriali.

Il Ministero della Salute ha, dunque, definitivamente chiarito la natura della sospensione, così come esplicitato dal comma 6 dell’art.4 del decreto-legge n.44/ che attribuisce all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa.

L’accertamento viene poi comunicato dalla ASL all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali affinché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza.

Il successivo comma 7 stabilisce testualmente che la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale e pertanto l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto ad un provvedimento adottato da altro soggetto giuridico, conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono e che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Fonte: Fnomceo